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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/10761/1248

Data: 8-giu-2012
Autori: Croce, Ferdinando
Titolo: Il principio di legalità dell'emergenza
Abstract: Guardando all intervento moderno delle amministrazioni emergenziali si ricava una costante sensazione di estrema negatività su modi, tempi ed azioni che vengono impiegati in relazione all esercizio del potere straordinario: si parla di distorsioni, imbarazzi, defraudazioni, commissariamenti nel senso deteriore del termine, etc. Ciò che si intende piuttosto di dimostrare è che non bisogna necessariamente guardare con sfavore alle distorsioni dell uso dei poteri di emergenza, oggi incastonati, con procedimento metonimico, nel sistema della protezione civile. A legislazione invariata infatti, cioè fino a quando non verranno accolte le proposte normative che vanno via via formandosi sul tema dell organizzazione dell emergenza, occorre nel frattempo saper cogliere quanto di buono consegue dalle gestioni commissariali, in particolare l ampliamento dei poteri amministrativi e delle attribuzioni in capo ai vertici degli enti locali. Si amplia il novero dei poteri, forse si confonde la regola della separazione tra politica ed amministrazione ma si fa maggiormente leva sulla tecnica per dotare delle necessarie competenze gli organi politici. Il tutto, senza che ciò -almeno così sembra- vada a discapito del rapporto democratico con la comunità degli amministrati, perché anzi il ricorso all amministrazione dell emergenza diventa la regola ordinaria per ottenere risorse finanziarie che diversamente non potrebbero entrare nella disponibilità del medesimo ente in regime ordinario. Esiste cioè un ritorno a favore dei cittadini che deriva dal fatto che si allargano in via straordinaria le attribuzioni dei vertici degli organi rappresentativi dell ente locale, e di queste attribuzioni l amministrazione si avvale per procurare i nuovi beni-vita ed il benessere sociale, nell era della crisi, alla propria comunità. Si valorizza per questo motivo la regola del sostegno, del subsidium, con l intenzione di affermare che l intervento emergenziale non va a perpetuare una sostituzione, ma piuttosto un vero e proprio aiuto, accompagnando il soggetto pubblico nello svolgimento compito, senza meccanismi sanzionatori o punitivi. Nel predetto ordine di considerazioni si colloca, e forse trova una soluzione, lo stesso annoso problema del rapporto tra principio di legalità ed emergenza, in altre parole la questione se l emergenza stia al di dentro della legalità, rappresentandone l eccezione temperata, peraltro tenuta altamente sotto controllo dagli interventi della Corte costituzionale e dall ipertrofia legislativa manifestatasi negli ultimi anni, o se si pone invece in un regime incontrollato, del tutto atipico ed extra ordinem. Ciò che tuttavia emerge, rispetto alle anzidette due antitetiche posizioni, è che si stia pian piano formando un vero e proprio principio di legalità dell emergenza , che la legalità abbia cioè sviluppato i propri anticorpi per tutelarsi dall insorgere incontrollato delle situazioni di urgenza e dalla relativa disciplina eccezionale ed abbia finito così per ricamare un vestito addosso all emergenza stessa che rappresenta la nuova cornice, pienamente legalitaria, del regime straordinario. In tal senso, non si potrebbe più parlare di atipicità, perché lentamente si assisterebbe una nuova tipizzazione di un principio di legalità che, così operando, istituirebbe un ordinamento parallelo e si conformerebbe maggiormente alla concezione della legalità-indirizzo, di impulso al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall azione amministrativa, piuttosto invece che a quello di legalità-garanzia, che si è fin qui soltanto (e forse eccessivamente) preoccupato di arginare, di tutelare e contemporaneamente di ingessare il sistema, generando le contraddizioni che oggi sono sotto gli occhi di tutti.
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